Contributo Previdenziale integrativo Enpam
C’è una legge dello Stato che prevede che tutti i professionisti, senza eccezione, e quindi anche i medici, debbano pagare alla Cassa o Ente di previdenza al quale sono iscritti, il contributo integrativo previdenziale, e poi possano rivalersi, non necessariamente nella stessa misura versata, sull’utente che ha beneficiato della prestazione.
La legge stabilisce che la misura del contributo e la misura della rivalsa sono stabilite dalle rispettive Casse e Enti di Previdenza.
Nel caso dei medici dall’Enpam.
L’Enpam è rimasto finora omissivo e silente.
Né sembra che – nonostante il lungo tempo trascorso-, taluno abbia intrapreso iniziative significative per smuovere tale inerzia.
A chi ha chiesto informazioni, l’Ente ha fornito risposte in parte vere (l’Ente non ha mai deliberato la misura della rivalsa, come riscontrabile dal Regolamento dell’Enpam) e in parte vaghe e inesatte (non esisterebbe una legge in proposito).
Ci si chiede quale possa essere la ragione di un tale apparentemente inspiegabile comportamento, poco credibilmente ascrivibile a mera annosa dimenticanza.
Forse che all’Ente dispiaccia che il soggetto destinatario della prestazione (che a bene vedere, come nel caso dei consulenti tecnici di ufficio sanitari, è sì effettuata da medici ma non a beneficio e nei confronti di “pazienti”) venga caricato di un tale onere ?
Se questa fosse la ragione, si dovrebbe osservare che la legge non attribuisce alle Casse e agli Enti previdenziali alcuna discrezionalità circa il diritto del professionista di esercitare la rivalsa.
La legge va rispettata, da tutti, anche dalle Casse e dagli Enti Previdenziali.
A Casse ed Enti infatti la legge, attribuisce solo il compito di decidere la misura del contributo a carico del professionista e la misura della rivalsa sull’utenza.
Questa delibera poi è soggetta al vaglio degli Enti di Vigilanza.
Poiché l’Enpam non ha nessun discrezionalità nell’an debeatur, ne discende che si tratta di una condotta (omissiva) inaccettabile, che potrebbe finanche integrare un’ipotesi di reato (omissione di atti di ufficio), oltre che causa di danno (ai medici) risarcibile.
Vi è da chiedersi allora, quid juris ?
Ecco alcune opzioni.
Intavolare contatti, anche a mezzo del Siasg, con la Dirigenza dell’Enpam (se del caso supportati dall’Ordine dei Medici) rammentando che entrambi gli Enti devono occuparsi degli interessi dei medici, lasciando ad altri a ciò deputati (Parlamento, Governo, Ministeri e via dicendo) la cura di soggetti estranei.
Esercitare, da parte del professionista medico, fin da subito, il diritto di rivalsa.
Ed invero, ci sono due possibili interpretazioni dell’art.8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che riporto di seguito per comodità di lettura.
Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo
Si potrebbe ritenere che per quanto la legge preveda anche per i medici il diritto al contributo integrativo, in concreto la mancanza di una delibera da parte della Cassa o dell’Ente non renda azionabile il diritto che rimane per così dire sospeso o quiescente.
Si potrebbe per contro ritenere che il diritto deriva direttamente dalla legge e quello che rimane incerto e sospeso è solo il quantum, cioè la misura del contributo.
Questa misura in effetti non può essere decisa arbitrariamente dal medico in mancanza di una delibera dell’Enpam.
Tuttavia poiché la legge prevede che l’Ente o la Cassa non può fissare il contributo a carico dell’utenza in misura inferiore al 2%, nulla sembra ostare, in punto di diritto, acché, pur in mancanza di una delibera dell’Enpam, la rivalsa possa essere effettuata dal medico nella misura minima del 2%.
Da ultimo, come mera notazione di carattere socio-economico, va sottolineato che i medici (legali e specialisti) ausiliari del giudice, non svolgono, come CTU e Periti, una prestazione medico-sanitaria, sicché davvero nessuna incertezza e remora di natura metagiuridica può sollevata circa l’esercizio, al pari di tutti gli altri esercenti le professioni liberali, del diritto di rivalsa del contributo integrativo di cui trattasi.-
Dott.Massimo Moriconi
