Il tendenziale ampliamento della sfera di competenza dei professionisti psicologi, sia in ambito processuale (giudiziario) che sostanziale, non modifica l’esclusiva competenza dei medici quanto all’effettuazione di attività medica, nell’accezione di tale locuzione come tradizionalmente recepita.

In merito alle perplessità esposte da un socio di Actus relativamente alla “convocazione (dell’Inps ndr), per l’accertamento della condizioni di disabilità-valutazione di base” con facoltà per il convocato “di farsi assistere a suo totale carico dal suo medico o psicologo di fiducia” valgono le seguenti riflessioni.

E’ stato chiesto se sia ammissibile e corretto da parte dell’Inps prevedere la possibilità di un’assistenza medico legale da parte di un professionista non medico, e in particolare di uno specializzato in psicologia.

Per dare una risposta soddisfacente al quesito – sicuramente opportuno-, occorre fare una premessa.Il nostro Ordinamento giuridico è fondamentalmente, giuspositivista. Che vuol dire questo per la fattispecie in esame ?

Vuol dire che ciò che nel Belpaese sono le norme giuridiche a contare, non la morale o altri precetti (e valori) diversi da quelli creati dai soggetti abilitati a generare norme di legge (o di rango secondario, come regolamenti, atti amministrativi generali, decreti, etc).

A volte accade che una legge intervenga su una materia ad alto tasso di valori etici (è il caso dell’aborto, della procreazione assistita e così via).

Il che può provocare conflitti e contrasti sociali anche rilevanti.

Nei casi più gravi, è possibile che siano ravvisabili profili di incostituzionalità tanto che la legge potrebbe non resistere al vaglio della Corte Costituzionale.

Mentre se non si tratta di una fonte primaria (cioè di una legge dello Stato o delle Regioni), potrebbero essere i giudici amministrativi a mettere fuori gioco quella fonte normativa ritenuta illegittima (ad esempio un regolamento o un decreto ministeriale).

La premessa, come si vedrà, non è affatto una divagazione.

Infatti quello che sta accadendo in questi anni appare come un tendenziale ampliamento della sfera di azione e di competenza degli psicologi.

Questo sta creando un forte allarme in capo alla comunità medica che trova del tutto irragionevole che attività propriamente medico-sanitarie possano essere consentite anche a soggetti che medici non sono.

Ne consegue che è necessario da parte della classe medica, con realismo, cercare di comprendere la natura e la consistenza del fenomeno, in primo luogo se e in che misura sia reale, e nel caso affermativo, gli esatti limiti dell’estensione normativa.

Il tendenziale ampliamento dell’area di attività degli psicologi si verifica in due settori, quello sostanziale e quello processuale (attività di consulenza).

Per quanto riguarda quest’ultimo, è significativo quanto previsto dalla Riforma Cartabia del 2022.

Nel prevedere le categorie di specialisti consulenti tecnici di ufficio la legge (art.13 dis.att.cpc riformato), prevede che dovranno sempre essere previste nell’albo le seguenti catergorie:

1. medicochirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, 8. della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Quest’ultima previsione è la fonte indiretta di un primo attrito fra medici e psicologi, causato dal Decreto del Ministero della Giustizia n.109/2023, adottato in esecuzione del predetto art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile.

La Federazione Nazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri infatti, impugnava il Decreto n.109/2023 del Ministero della Giustizia, davanti al Tar del Lazio, nella parte nella quale il decreto individuava i settori di specializzazione di ciascuna categoria di ausiliari del giudice (CTU),

Per la categoria degli Psicologi, i settori di specializzazione indicati dal Ministero erano i seguenti:

1.Capacità di intendere e di volere/Capacitàdi Stare in Atti…2.Previdenza Adulti, indennità accompagnamento, indennità di frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno, etc.; 3. Valutazione del Danno

I motivi di censura esposti dalla Fnomceo, si appuntavano sul fatto che si tratta di settori di specializzazione che non sarebbero affatto propri della professione di psicologo attenendo al contrario alla professione medica (in particolare legale), con pregiudizio all’intera categoria dei medici, sviando indebitamente la nomina di consulenti da parte dei giudici dai soli professionisti abilitati per legge a svolgere le funzioni diagnostiche che sono alla base delle consulenze nei settori di specializzazione contestati. Peraltro con violazione della nozione di atto medico quale consolidata nell’ordinamento giuridico.

Il Tribunale amministrativo del Lazio con la sentenza del 26.6.2024 n.14513/2023 riconosce, da un certo punto di vista, la fondatezza dell’assunto della Fnomceo in quanto effettivamente le specializzazioni contestate (dalla Federazione dei medici), necessitano valutazioni mediche e/o indagini di tipo medico che vengono nel Regolamento attribuite agli psicologi.

Contesta invece che questo costituisca fonte di pregiudizio per gli interessi dei medici. Ed espone al riguardo questa motivazione.

Nella complessità dell’attuale società, e specificamente nei relativi ambiti di accertamenti processuali giudiziari, esistono sicure connessioni e interdisciplinarità fra le due professioni, quella del medico e quella dello psicologo.

Sicché quelle valutazioni e quelle indagini “possono richiedere una concorrenza, in ragione di un rapporto di complementarità, delle sfere di competenze di diverse professioni sanitarie”.

Il Tar in conclusione, annulla il Regolamento ministeriale non perché esso abbia ammesso e consentito questa concorrenza, ma perché avrebbe dovuto attribuire anche alla categoria dei medici (e non soltanto degli psicologi) quei tre settori di specializzazione (capacità di intendere…etc), che invece ha enucleato solo a proposito della categoria degli Psicologi.

Se il Regolamento non fosse stato annullato (e non risulta che sia stato riformulato dal Ministero, forse anche in virtù della spinosità della questione), avremmo assistito a un notevolissimo allargamento delle competenze degli psicologi in ambito giudiziario.

Anche dal punto di vista sostanziale, sono state introdotte norme a favore degli psicologi.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sulle disabilità, prevede infatti che la commissione Inps che effettualavalutazione di base ècompostaoltrechedamedici da una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

E’ altresì previsto che nel corso della valutazione di base, la persona interessata puo’ farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

A fronte di questi non trascurabili segnali di ampliamento delle competenze degli psicologi, c’è da chiedersi, in definitiva, se sia stato per così dire infranto il tradizionale monopolio delle attività mediche.

Una maggiore chiarezza e precisione da parte di Governi e Legislatori sarebbe senz’altro auspicabile in una materia così importante e che attinge a valori supremi della vita (la salute psico-fisica).

Tuttavia, allo stato dell’arte (rectius: dell’Ordinamento giuridico vigente), a ben vedere, non si ritiene che la competenza esclusiva dei medici per gli atti medici sia stata modificata.

E valga il vero.

Resta infatti intatta la previsione di cui alla l. 1989 n.56 Ordinamento dellaprofessione diPsicologo (art.1) che delinea in tal modo l’attività degli psicologi

1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e diintervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegnoinambitopsicologicorivolteallapersona,algruppo,agliorganismisocialie alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Con una fondamentale previsione però, sulla cui attualità e permanenza, alla luce di quanto fin qui esposto, si dovrebbe ben riflettere :“Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica” (art.3 comma due Ordinamento della professione di Psicologo l.1989 n.56 cit.).

A fronte di ciò (e in mancanza di una norma primaria, tale non essendo neppure il Regolamento del Ministero della Giustizia di cui sopra, fonte normativa secondaria alla legge, e comunque annullato), la sentenza del TAR del 2024 manifesta in pieno la sua fallacità e contraddittorietà nel riconoscere sì che quelle specializzazioni previste nel Regolamento impingono in direzione di attività mediche e tuttavia sarebbero in tesi consentite agli psicologi sulla base del principio di complementarità.

Principio che se correttamente inteso non vuol dire affatto che attività mediche (come quelle sostanziali così quelle processuali giudiziarie) possano essere svolte indifferentemente dai medici e dagli psicologi.

Vuol dire piuttosto che in un ambito di possibili contiguità il professionista psicologo potrà svolgere, a seconda delle circostanze, il suo ruolo (e non quello del medico); ruolo che potrà anche non essere disgiunto dalla concorrente attività professionale del medico (come nel caso in cui psichiatra e psicologo o psicoterapeuta si occupano dello stesso soggetto, ma da angolature diverse, cfr. art 3 comma 3 Ordinamento della Professione dello Psicologo “Previoconsensodelpaziente,lopsicoterapeutaeilmedico curante sono tenuti alla reciproca informazione”)

In definitiva vanno declinati i seguenti principi:

Lo psichiatra è un medico specializzato in psichiatria e si occupa di disturbi mentali dal punto di vista fisico e biologico, spesso intervenendo sugli squilibri di tipo chimico del cervello tramite la prescrizione di farmaci, inclusi psicofarmaci.

Dal canto suo, lo psicologo si concentra sugli aspetti emotivi, cognitivi e relazionalidel disagio psicologico. Non essendo medico non può prescrivere farmaci.

Il suo intervento si basa su tecniche come il colloquio, la somministrazione di test psicologici e, se qualificato come psicoterapeuta, l’uso di tecniche e indirizzi psicoterapeutici. Lo psicologo ha come obiettivo riattivare le risorse personali del paziente, e lo aiuta ad attuare un cambiamento per mezzo della consapevolezza e di un sostegno emotivo.

Ognuno dei professionisti delle due categorie dovrebbe avere ben chiaro quanto precede e rispettare le altrui competenze.

Il bravo psicologo/psicoterapeuta ove si rendesse conto anche a livello indiziario, della presenza di una malattia psichica dovrebbe indirizzare il soggetto verso uno specialista in psichiatria, instaurando se possibile un rapporto di collaborazione di tutte le professionalità coinvolte (analogamente in ambito giudiziario dove svolga l’attività di ausiliario, con la doverosa comunicazione al Giudice).

La parola “diagnosi” (di cui all’art. 1 dell’Ordinamento degli Psicologi) va iscritta in questa spiegazione delle rispettive competenze: la diagnosi di cui parla l’Ordinamento degli Psicologi (e dei Psicoterapeuta) non è la diagnosi di una malattia in accezione tecnica, perché questo è un atto propriamente medico ed è riservato ai medici. La diagnosi di cui parla l’Ordinamento in questione è la diagnosi relativa a tutte le situazioni soggettive per le quali è perfettamente ammissibile l’attività dello psicologo/psicoterapista.

E pertanto e conclusivamente va affermato che, in base al diritto vigente, svolgere attività medica da parte di soggetti non medici quali psicologi e psicoterapeuti costituisce, a tutt’oggi, un’invasione di campo, che potrebbe addirittura integrare il reato di cui all’art.348 cp (esercizio abusivo della professione).

Dott.Massimo Moriconi