E’ risaputo che i compensi dei consulenti tecnici di ufficio sanitari, sono depressivi e al limite dell’obolo.

Condizione paradossale considerando che negli anni gli ausiliari sanitari che si occupano di responsabilità sanitaria sono stati sempre più gravati da ingrati e faticosi compiti che li espongono, come vasi di coccio fra vasi di ferro, all’ira funesta (con denunce penali anche per falsità in perizia, azioni di danno, esposti disciplinari all’Ordine di appartenenza) delle parti che non si ritengano soddisfatte dei risultati delle indagini e delle relazioni che i consulenti di ufficio svolgono su incarico dei giudici.

Le ragioni di tale situazione, sono molteplici; proviamo ad enuclearne  alcune.

I medici sono fra le poche categorie (insieme agli psicologi) ai quali si applica il vetusto sistema delle vacazioni previsto dalla l.8 luglio 1980, n. 319 (successivamente trasfusa nel D.P.R. 30/05/2002 n° 115 TU Spese di Giustizia) 

Alla maggior parte dei professionisti invece, si applica il diverso e più appagante sistema a percentuale, che ha il vantaggio di un’automatica rivalutazione del tempo dei compensi (ad es.se il giudice incarica un ingegnere di fare una stima di un fabbricato, riceverà un compenso a percentuale sul valore di quanto valutato; così un commercialista che deve valutare se c’è stata usura o se un bilancio è corretto, e nello stesso modo, per la maggior parte degli altri ausiliari).

Il sistema delle vacazioni invece è commisurato al tempo, e già per tale ragione, in un’epoca dove l’obiettivo imperativo è portare a termine rapidamente i giudizi, è palesemente anacronistico, in quanto il compenso è crescente quanto più tempo passa fra il conferimento dell’incarico e il termine (originario o prorogato) assegnato dal giudice per il deposito della relazione.

Si incentiva in tal modo il CTU a…non fare presto (per avere un’idea di quello che potrebbe essere un sistema moderno, snello e soddisfacente di liquidazione dei compensi dei CTU si consulti https://istitutomedicolegale.it/il-tariffario-simsla/ che sarebbe adottabile, da una P.A. efficiente (sic), in pochi passi, previa eventuali adattamenti del caso attesa la previsione dell’art.2 l.1980/319 cit. e ss (La misura degli onorari fissi e di quelli variabili e’ stabilita  con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali,eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura  pubblicistica dell’incarico,) sia per l’autorevolezza della fonte e sia per l’obiettivo equilibrio di quanto previsto dal tariffario per le prestazioni stragiudiziali elaborato dalla SIMLA.

Il sistema delle vacazioni inoltre, necessita di continui (ogni tre anni, dice la legge) adeguamenti alla perdita di valore del denaro e si scontra quindi con la proverbiale e spettacolare inerzia della pubblica amministrazione italiana (che in questo caso, ha smesso di rivalutare l’importo delle vacazioni dal lontano anno 2002, con conclamata violazione della legge che glielo imponeva, aggravando la circostanza che, già di per sé, alla base, le vacazioni offrono importi risibili, si pensi che fino al recente intervento della Corte Costituzionale il lavoro del CTU veniva remunerato con circa quattro euro lordi all’ora).

Il sistema quindi, ha tanti difetti, fra i quali, uno dei più gravi è che per poter pervenire ad una liquidazione che non sia miserrima, è necessario richiedere (da parte del CTU)  e liquidare (da parte del Giudice), un numero di vacazioni spesso irrealistico in eccesso, considerando che ogni vacazione si compone di due ore e si possono chiedere fino a quattro vacazioni al giorno (tale ultima ipotesi starebbe fra l’altro, a significare che il CTU praticamente avrebbe lavorato per alcuni mesi, otto ore al giorno solo per quel giudice e solo per quella consulenza !) 

Questa (necessitata) esagerazione nella richiesta (e concessione) del numero delle vacazioni già di per sé costituisce una violazione di legge, sol se si consideri che la legge prevede che : il magistrato e’ tenuto, sotto la sua personale  responsabilita’, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state  strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico,  indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione (art.4 l.319/1980 cit.).

Previsione peraltro, perversa, posto che, ove applicata, avrebbe da tempo causato l’implosione di ogni possibilità di nominare consulenti d’ufficio sanitari da parte dei giudici, visto che i tribunali, allo stato dei compensi erogabili in base alle vacazioni, avrebbero elargito ai CTU solo povere  elemosine. 

La conseguenza, anche questa perversa, di tale situazione, è che la parte onerata può facilmente opporre il decreto di liquidazione, inducendo a carico del CTU (e del Collegio) il concreto rischio della riduzione di quanto liquidatogli, con in più, la condanna alle spese del giudizio.

Prospettiva assai concreta specialmente se i CTU incorrono, come sovente accade, in errori ed omissioni, nell’istanza di liquidazione a saldo, rivolta al giudice e il giudice non li ha rilevati e/o corretti (come accade di regola perché il giudice, oberato di questioni più importanti, liquida frettolosamente i compensi agli ausiliari; ma anche perché non è suo il compito di compilare correttamente l’istanza di liquidazione che evidentemente il più delle volte anche i CTU non sanno fare o fanno in modo abborracciato. E d’altra parte molte cose solo i CTU possono esporle e richiederle nell’istanza, come ad esempio l’aumento ex art.52 TU, non certo il giudice, che non può mai attribuire più di quanto richiestogli).

Da qui la necessità che le istanze di liquidazione dei compensi siano redatte dai CTU in modo perfetto.

Gli errori più comuni nella liquidazione sono parecchi, formali e sostanziali:

  • Nel primo gruppo, vanno segnalati la mancata indicazione dei giorni lavorativi richiesti, la mancata indicazione del tipo di giudizio (causa ordinaria o accertamento tecnico preventivo, distinzione molto importante perché solo nel primo si può chiedere la solidarietà), il rispetto o meno dei termini originari o prorogati, il numero di vacazioni giornaliere richiesto,
  • Nel secondo gruppo, sono ricorrenti l’indicazione di un solo aumento del 40% anche in presenza di più di un CO-CTU (in altre parole, da tre in poi CTU in collegio); e l’apodittica laconica richiesta di aumento del compenso ex art.52TU senza alcuna motivazione a sostegno.

Poi vi sono errori di “inopportunità” : 

  • Tale è la richiesta di 4 vacazioni al giorno (pur formalmente non errata), per mesi di lavoro. Si tratta di richiesta non solo sbagliata perché inveritiera, ma pericolosa per il CTU, in quanto in caso di opposizione del decreto di liquidazione, la domanda sarà sicuramente accolta e il CTU rischierà di pagare anche le spese del giudizio, oltre a vedersi ridurre il compenso.
  • Anche la richiesta ex art. 52 TU, di un aumento in misura eccessiva (cioè superiore al 30%, 40%) del compenso spettante, è foriera di problemi. 

La legge infatti prevede solo “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita’ e difficolta’” che “gli onorari possono essere aumentati fino al doppio”.

Si tratta di situazione chiaramente non usuale sicché la norma – e il giudice ! – non vanno stressati con richieste esorbitanti. Ma principalmente va motivata ! Se la si motiva e il giudice l’accoglie anche senza motivazione, il giudice dell’opposizione potrà sempre dire che il giudice della liquidazione ha deciso l’aumento “per relationem” alla richiesta del CTU e alla relativa motivazione contenuta nell’istanza di liquidazione.

Se invece la richiesta di aumento non è stata motivata, e il giudice della liquidazione l’ha accolta ma non ha motivato, la sorte dell’eventuale opposizione è segnata inesorabilmente a carico del CTU, perché il giudice dell’opposizione non avrà alcun elemento, anche se lo volesse, per venire incontro al CTU.

  • Altro evidente errore per inopportunità (o forse per mera ingenuità), è anche quello di applicare con poco criterio le nuove vacazioni, con ciò intendendosi dire  quanto segue.

Come è noto la Corte Costituzionale, nella deprecabile totale inerzia e disinteresse del Ministero della Giustizia, è intervenuta innumerevoli volte cercando di limitare la indubbia  ingiustizia degli attuali compensi dei CTU.

Uno dei più rilevanti è stato quello di abolire la prenotazione a debito nel Gratuito Patrocinio (che equivaleva ad una asserzione di lavoro gratis per i CTU).

La sentenza di incostituzionalità della Corte, venne emessa sulla base di un’ ordinanza emessa il 21.6. 2018 dal giudice Massimo Moriconi della Sez.XIII° del Tribunale di Roma.

L’ultimo rilevante intervento della Corte, è stato quello operato con la sentenza 2025/16 che ha eliminato la riduzione alla metà del valore delle vacazioni a partire dalla seconda in poi, con la conseguenza che all’attuale tutte le vacazioni valgono €. 14,68. Ora accade spesso questo. Il CTU che prima della sentenza si vedeva riconoscere un numero pur oggettivamente esagerato di vacazioni, continua a chiedere lo stesso numero di vacazioni con il risultato che il compenso risulta raddoppiato.  

Valga un esempio applicato ad una reale e buona istanza di liquidazione :

in quel caso il CTU istante richiedeva n.242 vacazioni effettive, in luogo delle n.332 possibili se si fossero considerate n.4 vacazioni al giorno.

Il calcolo era il seguente: prima vacazione €.14,68, successive €.8,15 = totale vacazioni €.1.978,83 con n.2 aumenti del 40% (essendo il Collegio formato da n.3 CTU).

Il totale ammontava ad €.2.770 per ciascuno dei tre CTU.

Se si fa il medesimo calcolo, applicando l’esito della sentenza della Corte Costituzionale, che ha eliminato la riduzione delle vacazioni a partire dalla seconda, la somma spettante sarebbe di €.6.394 per ciascuno dei tre CTU (senza contare possibili aumenti ex art. 52 TU).

Ma questa somma è troppo lontana dalla precedente, e all’attuale il Tribunale senza neppure un graduale periodo di progressione e di adattamento, non può adottarla, perché provocherebbe sconcerto e proteste da parte degli avvocati.

Peraltro il giudice avrebbe facile gioco a spiegare che il numero di vacazioni concesse viene ora ridotto perché quelle precedenti erano necessarie per evitare la miserabilità della liquidazione.

A seguire un esempio di come va fatta una corretta istanza di liquidazione, e un decalogo.

RG …specificare se si tratta di causa ordinaria o di 696 bis

TRIBUNALE di ROMA

Sezione XIII°

Giudice Cons.Dott./ssa…

Causa.. Tizio vs Caio

ovvero

Procedimento  (se 696 bis cpc)  Tizio…vs  Caio…

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE del SALDO ONORARI PER LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO COLLEGIALE

Collegio peritale composto da : …

Data inizio operazioni: ..

Data deposito relazione definitiva:..

Giorni complessivi (esclusi sabati e festivi)  n… 

Sono stati calcolati esclusivamente i giorni all’interno del termine originariamente stabilito dal Giudice, o entro quello prorogato (art. 52 cpv TU Spese Giustizia)

Vacazioni massime : numero dei gg…..x numero massimo (cioè n.4) delle vacazioni possibili :…

Vacazioni effettive e minori richieste : …

  1. Calcolo delle vacazioni €.14,68 X  numero delle vacazioni richieste.. =  €.— 
  2. Aumento del 40% per ciascuno dei componenti del collegio peritale: €….
  3. Aumento eventuale, sulla somma risultante dalla sommatoria di A e B, del …. % ai sensi dell’art.52 primo co.TU Spese di Giustizia (se le prestazioni dei consulenti , considerate tutte le circostanze del caso, possono essere considerate di eccezionale importanza, complessità e difficoltà)  

Totale A + B + C =  €. ……. 

E quindi per ciascun consulente : €.            (a detrarre il fondo spese/acconto già riconosciuto)

Da porre in solido a carico di tutte le parti (se si tratta di causa ordinaria)

Da porre a carico del ricorrente (se si tratta di un 696 bis cpc)

Con osservanza 

I CCTTUU …..

DECALOGO RIASSUNTIVO

COME REDIGERE UN’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE A SALDO COMPLETA E CORRETTA IN CONSULENZA MEDICA COLLEGIALE DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

1. PRECISARE LA NATURA DEL GIUDIZIO, CTU IN CAUSA ORDINARIA O ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS CPC 

2. INDICARE DATA DI INIZIO E DATA FINALE DEI TERMINI CONCESSI O PROROGATI E RISPETTATI 

3. GIORNI UTILI (ESCLUSI QUINDI SABATO, DOMENICHE, FESTIVI) LAVORATI 

4. NUMERO DI VACAZIONI GIORNALIERE E TOTALI RICHIESTE (evitare di  richiedere n.4 al giorno , scrivendo a fronte delle vacazioni astrattamente richiedibili nel massimo, quelle inferiori e più realistiche che in concreto si richiedono) 

5. SULLA SOMMA RISULTANTE, APPLICARE IL 40 % PER OGNUNO DEGLI ALTRI CTU(CIOE’ OLTRE IL PRIMO) DELLA COLLEGIALE, INDICANDO L’IMPORTO TOTALE 

6. AUMENTARE, SE DEL CASO, TALE IMPORTO, AI SENSI DELL’ART.52 TU SPESE DI GIUSTIZIA, IN UNA MISURA RAGIONEVOLE E COMUNQUE DI REGOLA NON SUPERIORE AL 30% :  con motivazione come questa : vista la notevole importanza del caso, che ha presentato un grado di complessità e difficoltà degli accertamenti, fuori del comune, come anche dimostrano le risposte dei CTU alle osservazioni dei consulenti delle parti, si richiede l’applicazione dell’aumento del compenso ai sensi dell’art.52 del Testo Unico Spese di Giustizia, nella misura del 30% o in quella ritenuta dal Giudice

7. INDICARE L’IMPORTO TOTALE 

8. DIVIDERE L’IMPORTO PER IL NUMERO DEI CO-CTU INDICANDO L’IMPORTO PRO CAPITE 

9. CHIEDERE, LA SOLIDARIETA’ (nel proc.696 bis cpc quanto meno per il fondo spese/ acconto) 

10. INDICARE L’IMPORTO FONDO SPESE/ACCONTO GIA’ RICEVUTO 

Dott.Massimo Moriconi