Un problema che si sta affrontando perchè  ha causato e continua a causare, su tutto il territorio nazionale un grave nocumento, riguarda i compensi  che lo Stato riconosce agli ausiliari (CTU e Periti) del giudice e del pubblico ministero. I professionisti che svolgono una funzione tanto ingrata quanto essenziale e insostituibile di ausilio all’attività della magistratura, tanto che un illustre giudice della Cassazione, li definì “gli occhiali del giudice”  ottengono un compenso economico assolutamente inaccettabile e determinato  dell’assoluta e perdurante inerzia del Ministero della Giustizia che pur a fronte di una norma che gli imponeva, senza alcuna discrezionalità, di aggiornare ogni tre anni secondo i previsti indici Istat,  si è del tutto disinteressato alla questione.

Diffide e messe in mora, effettuate sia da singoli professionisti sia da associazioni che li rappresentano, sono state regolarmente tenute in non cale dall’Amministrazione (in questo caso della Giustizia), tanto che, more solito, per far valere sacrosanti diritti previsti da norme anche cogenti, si è costretti a ricorrere ai tribunali. 

Precisamente come si è dovuto fare in questo caso. 

Uno dei nodi del problema sta nel diffuso distacco, a tutti i livelli, della burocrazia dai cittadini, e nella mancanza di un sistema di responsabilità dei funzionari che li induca a operare rispettando le prescrizioni dell’art.97 della Costituzione – in particolare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’azione pubblica – , norma che suona alle orecchie del povero cittadino, quasi beffarda, vista la ben diversa realtà dei fatti e dei comportamenti di chi dovrebbe assicurare tali valori. 

Ma anche altri formidabili ostacoli si frappongono alla compiuta realizzazione degli obiettivi che i Costituenti avevano a cuore nell’indicare le direttrici che dovevano orientare la condotta dei pubblici funzionari : la complicità dei Poteri Forti.

Questi poteri, ai quali non è estranea la stessa burocrazia ministeriale, hanno la capacità, silenziosa e occulta, applicando alla lettera il detto “il diavolo si annida nei dettagli”, di sabotare in modo raffinato, ogni tentativo di riforma che vada nella giusta direzione indicata dalla norma costituzionale. 

Cos’altro stanno a testimoniare infatti, certe norme, dissonanti (con gli scopi dichiarati nei titoli) del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici come pure dell’art. 840-bis (inserito dall’art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31,) sui diritti individuali omogenei tutelabili anche attraverso l’azione di classe ?

Queste disposizioni che in teoria dovrebbero facilitare l’accesso alla giustizia contro le magagne dei Poteri Forti, da parte di un numero indeterminato di soggetti portatori di interessi omogenei, allargando l’area di azione del singolo, chiaramente più dispendiosa e rischiosa rispetto ad un’azione collettiva, che consente di suddividere fra i numerosi partecipanti i necessari costi e i rischi del risultato, sono state, prima ancora di essere promulgate, depotenziate e limitate. 

Solo alcune “perle”. 

Se entrambe le leggi consentono (in teoria) l’azione in giudizio alle organizzazioni e alle associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti (quelli individuali omogenei), si scopre, approfondendo, che ciò è consentito esclusivamente a quelle “organizzazioni e le associazioni che siano  iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia”. 

E, immancabilmente, si scopre che sono così tanti e severi i requisiti per l’iscrizione https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/class_action_modulo_aggiornamento_annuale_27gen2023.pdf 

che a consultare l’elenco pubblicato nel sito del Ministero si scopre che ad oggi sono solo 27 (!) sull’intero territorio nazionale, le associazioni e gli enti che sono riusciti a conseguire il difficile traguardo 

(https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/class_action_elenco_associazioni_20mag2025.pdf

Per non dire che secondo quanto prescrive l’irridente art.1 co. sesto del decreto 198/2009 è vietato comunque richiedere il risarcimento dei danni causati “dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento”.

Conclusivamente, è solo con molta competenza, studio e mirata selezione che è possibile avviare e portare a termine felicemente, come si confida di poter fare, azioni giudiziali a tutela delle ingiustizie e soprusi impunemente e quotidianamente posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni.