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Consulenti Tecnici di Ufficio, come fare una perfetta istanza di liquidazione a saldo dei compensi

E’ risaputo che i compensi dei consulenti tecnici di ufficio sanitari, sono depressivi e al limite dell’obolo.

Condizione paradossale considerando che negli anni gli ausiliari sanitari che si occupano di responsabilità sanitaria sono stati sempre più gravati da ingrati e faticosi compiti che li espongono, come vasi di coccio fra vasi di ferro, all’ira funesta (con denunce penali anche per falsità in perizia, azioni di danno, esposti disciplinari all’Ordine di appartenenza) delle parti che non si ritengano soddisfatte dei risultati delle indagini e delle relazioni che i consulenti di ufficio svolgono su incarico dei giudici.

Le ragioni di tale situazione, sono molteplici; proviamo ad enuclearne  alcune.

I medici sono fra le poche categorie (insieme agli psicologi) ai quali si applica il vetusto sistema delle vacazioni previsto dalla l.8 luglio 1980, n. 319 (successivamente trasfusa nel D.P.R. 30/05/2002 n° 115 TU Spese di Giustizia) 

Alla maggior parte dei professionisti invece, si applica il diverso e più appagante sistema a percentuale, che ha il vantaggio di un’automatica rivalutazione del tempo dei compensi (ad es.se il giudice incarica un ingegnere di fare una stima di un fabbricato, riceverà un compenso a percentuale sul valore di quanto valutato; così un commercialista che deve valutare se c’è stata usura o se un bilancio è corretto, e nello stesso modo, per la maggior parte degli altri ausiliari).

Il sistema delle vacazioni invece è commisurato al tempo, e già per tale ragione, in un’epoca dove l’obiettivo imperativo è portare a termine rapidamente i giudizi, è palesemente anacronistico, in quanto il compenso è crescente quanto più tempo passa fra il conferimento dell’incarico e il termine (originario o prorogato) assegnato dal giudice per il deposito della relazione.

Si incentiva in tal modo il CTU a…non fare presto (per avere un’idea di quello che potrebbe essere un sistema moderno, snello e soddisfacente di liquidazione dei compensi dei CTU si consulti https://istitutomedicolegale.it/il-tariffario-simsla/ che sarebbe adottabile, da una P.A. efficiente (sic), in pochi passi, previa eventuali adattamenti del caso attesa la previsione dell’art.2 l.1980/319 cit. e ss (La misura degli onorari fissi e di quelli variabili e’ stabilita  con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali,eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura  pubblicistica dell’incarico,) sia per l’autorevolezza della fonte e sia per l’obiettivo equilibrio di quanto previsto dal tariffario per le prestazioni stragiudiziali elaborato dalla SIMLA.

Il sistema delle vacazioni inoltre, necessita di continui (ogni tre anni, dice la legge) adeguamenti alla perdita di valore del denaro e si scontra quindi con la proverbiale e spettacolare inerzia della pubblica amministrazione italiana (che in questo caso, ha smesso di rivalutare l’importo delle vacazioni dal lontano anno 2002, con conclamata violazione della legge che glielo imponeva, aggravando la circostanza che, già di per sé, alla base, le vacazioni offrono importi risibili, si pensi che fino al recente intervento della Corte Costituzionale il lavoro del CTU veniva remunerato con circa quattro euro lordi all’ora).

Il sistema quindi, ha tanti difetti, fra i quali, uno dei più gravi è che per poter pervenire ad una liquidazione che non sia miserrima, è necessario richiedere (da parte del CTU)  e liquidare (da parte del Giudice), un numero di vacazioni spesso irrealistico in eccesso, considerando che ogni vacazione si compone di due ore e si possono chiedere fino a quattro vacazioni al giorno (tale ultima ipotesi starebbe fra l’altro, a significare che il CTU praticamente avrebbe lavorato per alcuni mesi, otto ore al giorno solo per quel giudice e solo per quella consulenza !) 

Questa (necessitata) esagerazione nella richiesta (e concessione) del numero delle vacazioni già di per sé costituisce una violazione di legge, sol se si consideri che la legge prevede che : il magistrato e’ tenuto, sotto la sua personale  responsabilita’, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state  strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico,  indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione (art.4 l.319/1980 cit.).

Previsione peraltro, perversa, posto che, ove applicata, avrebbe da tempo causato l’implosione di ogni possibilità di nominare consulenti d’ufficio sanitari da parte dei giudici, visto che i tribunali, allo stato dei compensi erogabili in base alle vacazioni, avrebbero elargito ai CTU solo povere  elemosine. 

La conseguenza, anche questa perversa, di tale situazione, è che la parte onerata può facilmente opporre il decreto di liquidazione, inducendo a carico del CTU (e del Collegio) il concreto rischio della riduzione di quanto liquidatogli, con in più, la condanna alle spese del giudizio.

Prospettiva assai concreta specialmente se i CTU incorrono, come sovente accade, in errori ed omissioni, nell’istanza di liquidazione a saldo, rivolta al giudice e il giudice non li ha rilevati e/o corretti (come accade di regola perché il giudice, oberato di questioni più importanti, liquida frettolosamente i compensi agli ausiliari; ma anche perché non è suo il compito di compilare correttamente l’istanza di liquidazione che evidentemente il più delle volte anche i CTU non sanno fare o fanno in modo abborracciato. E d’altra parte molte cose solo i CTU possono esporle e richiederle nell’istanza, come ad esempio l’aumento ex art.52 TU, non certo il giudice, che non può mai attribuire più di quanto richiestogli).

Da qui la necessità che le istanze di liquidazione dei compensi siano redatte dai CTU in modo perfetto.

Gli errori più comuni nella liquidazione sono parecchi, formali e sostanziali:

  • Nel primo gruppo, vanno segnalati la mancata indicazione dei giorni lavorativi richiesti, la mancata indicazione del tipo di giudizio (causa ordinaria o accertamento tecnico preventivo, distinzione molto importante perché solo nel primo si può chiedere la solidarietà), il rispetto o meno dei termini originari o prorogati, il numero di vacazioni giornaliere richiesto,
  • Nel secondo gruppo, sono ricorrenti l’indicazione di un solo aumento del 40% anche in presenza di più di un CO-CTU (in altre parole, da tre in poi CTU in collegio); e l’apodittica laconica richiesta di aumento del compenso ex art.52TU senza alcuna motivazione a sostegno.

Poi vi sono errori di “inopportunità” : 

  • Tale è la richiesta di 4 vacazioni al giorno (pur formalmente non errata), per mesi di lavoro. Si tratta di richiesta non solo sbagliata perché inveritiera, ma pericolosa per il CTU, in quanto in caso di opposizione del decreto di liquidazione, la domanda sarà sicuramente accolta e il CTU rischierà di pagare anche le spese del giudizio, oltre a vedersi ridurre il compenso.
  • Anche la richiesta ex art. 52 TU, di un aumento in misura eccessiva (cioè superiore al 30%, 40%) del compenso spettante, è foriera di problemi. 

La legge infatti prevede solo “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita’ e difficolta’” che “gli onorari possono essere aumentati fino al doppio”.

Si tratta di situazione chiaramente non usuale sicché la norma – e il giudice ! – non vanno stressati con richieste esorbitanti. Ma principalmente va motivata ! Se la si motiva e il giudice l’accoglie anche senza motivazione, il giudice dell’opposizione potrà sempre dire che il giudice della liquidazione ha deciso l’aumento “per relationem” alla richiesta del CTU e alla relativa motivazione contenuta nell’istanza di liquidazione.

Se invece la richiesta di aumento non è stata motivata, e il giudice della liquidazione l’ha accolta ma non ha motivato, la sorte dell’eventuale opposizione è segnata inesorabilmente a carico del CTU, perché il giudice dell’opposizione non avrà alcun elemento, anche se lo volesse, per venire incontro al CTU.

  • Altro evidente errore per inopportunità (o forse per mera ingenuità), è anche quello di applicare con poco criterio le nuove vacazioni, con ciò intendendosi dire  quanto segue.

Come è noto la Corte Costituzionale, nella deprecabile totale inerzia e disinteresse del Ministero della Giustizia, è intervenuta innumerevoli volte cercando di limitare la indubbia  ingiustizia degli attuali compensi dei CTU.

Uno dei più rilevanti è stato quello di abolire la prenotazione a debito nel Gratuito Patrocinio (che equivaleva ad una asserzione di lavoro gratis per i CTU).

La sentenza di incostituzionalità della Corte, venne emessa sulla base di un’ ordinanza emessa il 21.6. 2018 dal giudice Massimo Moriconi della Sez.XIII° del Tribunale di Roma.

L’ultimo rilevante intervento della Corte, è stato quello operato con la sentenza 2025/16 che ha eliminato la riduzione alla metà del valore delle vacazioni a partire dalla seconda in poi, con la conseguenza che all’attuale tutte le vacazioni valgono €. 14,68. Ora accade spesso questo. Il CTU che prima della sentenza si vedeva riconoscere un numero pur oggettivamente esagerato di vacazioni, continua a chiedere lo stesso numero di vacazioni con il risultato che il compenso risulta raddoppiato.  

Valga un esempio applicato ad una reale e buona istanza di liquidazione :

in quel caso il CTU istante richiedeva n.242 vacazioni effettive, in luogo delle n.332 possibili se si fossero considerate n.4 vacazioni al giorno.

Il calcolo era il seguente: prima vacazione €.14,68, successive €.8,15 = totale vacazioni €.1.978,83 con n.2 aumenti del 40% (essendo il Collegio formato da n.3 CTU).

Il totale ammontava ad €.2.770 per ciascuno dei tre CTU.

Se si fa il medesimo calcolo, applicando l’esito della sentenza della Corte Costituzionale, che ha eliminato la riduzione delle vacazioni a partire dalla seconda, la somma spettante sarebbe di €.6.394 per ciascuno dei tre CTU (senza contare possibili aumenti ex art. 52 TU).

Ma questa somma è troppo lontana dalla precedente, e all’attuale il Tribunale senza neppure un graduale periodo di progressione e di adattamento, non può adottarla, perché provocherebbe sconcerto e proteste da parte degli avvocati.

Peraltro il giudice avrebbe facile gioco a spiegare che il numero di vacazioni concesse viene ora ridotto perché quelle precedenti erano necessarie per evitare la miserabilità della liquidazione.

A seguire un esempio di come va fatta una corretta istanza di liquidazione, e un decalogo.

RG …specificare se si tratta di causa ordinaria o di 696 bis

TRIBUNALE di ROMA

Sezione XIII°

Giudice Cons.Dott./ssa…

Causa.. Tizio vs Caio

ovvero

Procedimento  (se 696 bis cpc)  Tizio…vs  Caio…

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE del SALDO ONORARI PER LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO COLLEGIALE

Collegio peritale composto da : …

Data inizio operazioni: ..

Data deposito relazione definitiva:..

Giorni complessivi (esclusi sabati e festivi)  n… 

Sono stati calcolati esclusivamente i giorni all’interno del termine originariamente stabilito dal Giudice, o entro quello prorogato (art. 52 cpv TU Spese Giustizia)

Vacazioni massime : numero dei gg…..x numero massimo (cioè n.4) delle vacazioni possibili :…

Vacazioni effettive e minori richieste : …

  1. Calcolo delle vacazioni €.14,68 X  numero delle vacazioni richieste.. =  €.— 
  2. Aumento del 40% per ciascuno dei componenti del collegio peritale: €….
  3. Aumento eventuale, sulla somma risultante dalla sommatoria di A e B, del …. % ai sensi dell’art.52 primo co.TU Spese di Giustizia (se le prestazioni dei consulenti , considerate tutte le circostanze del caso, possono essere considerate di eccezionale importanza, complessità e difficoltà)  

Totale A + B + C =  €. ……. 

E quindi per ciascun consulente : €.            (a detrarre il fondo spese/acconto già riconosciuto)

Da porre in solido a carico di tutte le parti (se si tratta di causa ordinaria)

Da porre a carico del ricorrente (se si tratta di un 696 bis cpc)

Con osservanza 

I CCTTUU …..

DECALOGO RIASSUNTIVO

COME REDIGERE UN’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE A SALDO COMPLETA E CORRETTA IN CONSULENZA MEDICA COLLEGIALE DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

1. PRECISARE LA NATURA DEL GIUDIZIO, CTU IN CAUSA ORDINARIA O ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS CPC 

2. INDICARE DATA DI INIZIO E DATA FINALE DEI TERMINI CONCESSI O PROROGATI E RISPETTATI 

3. GIORNI UTILI (ESCLUSI QUINDI SABATO, DOMENICHE, FESTIVI) LAVORATI 

4. NUMERO DI VACAZIONI GIORNALIERE E TOTALI RICHIESTE (evitare di  richiedere n.4 al giorno , scrivendo a fronte delle vacazioni astrattamente richiedibili nel massimo, quelle inferiori e più realistiche che in concreto si richiedono) 

5. SULLA SOMMA RISULTANTE, APPLICARE IL 40 % PER OGNUNO DEGLI ALTRI CTU(CIOE’ OLTRE IL PRIMO) DELLA COLLEGIALE, INDICANDO L’IMPORTO TOTALE 

6. AUMENTARE, SE DEL CASO, TALE IMPORTO, AI SENSI DELL’ART.52 TU SPESE DI GIUSTIZIA, IN UNA MISURA RAGIONEVOLE E COMUNQUE DI REGOLA NON SUPERIORE AL 30% :  con motivazione come questa : vista la notevole importanza del caso, che ha presentato un grado di complessità e difficoltà degli accertamenti, fuori del comune, come anche dimostrano le risposte dei CTU alle osservazioni dei consulenti delle parti, si richiede l’applicazione dell’aumento del compenso ai sensi dell’art.52 del Testo Unico Spese di Giustizia, nella misura del 30% o in quella ritenuta dal Giudice

7. INDICARE L’IMPORTO TOTALE 

8. DIVIDERE L’IMPORTO PER IL NUMERO DEI CO-CTU INDICANDO L’IMPORTO PRO CAPITE 

9. CHIEDERE, LA SOLIDARIETA’ (nel proc.696 bis cpc quanto meno per il fondo spese/ acconto) 

10. INDICARE L’IMPORTO FONDO SPESE/ACCONTO GIA’ RICEVUTO 

Dott.Massimo Moriconi

Accertamento INPS disabilità, assistenza del soggetto convocato da medico o psicologo

Il tendenziale ampliamento della sfera di competenza dei professionisti psicologi, sia in ambito processuale (giudiziario) che sostanziale, non modifica l’esclusiva competenza dei medici quanto all’effettuazione di attività medica, nell’accezione di tale locuzione come tradizionalmente recepita.

In merito alle perplessità esposte da un socio di Actus relativamente alla “convocazione (dell’Inps ndr), per l’accertamento della condizioni di disabilità-valutazione di base” con facoltà per il convocato “di farsi assistere a suo totale carico dal suo medico o psicologo di fiducia” valgono le seguenti riflessioni.

E’ stato chiesto se sia ammissibile e corretto da parte dell’Inps prevedere la possibilità di un’assistenza medico legale da parte di un professionista non medico, e in particolare di uno specializzato in psicologia.

Per dare una risposta soddisfacente al quesito – sicuramente opportuno-, occorre fare una premessa.Il nostro Ordinamento giuridico è fondamentalmente, giuspositivista. Che vuol dire questo per la fattispecie in esame ?

Vuol dire che ciò che nel Belpaese sono le norme giuridiche a contare, non la morale o altri precetti (e valori) diversi da quelli creati dai soggetti abilitati a generare norme di legge (o di rango secondario, come regolamenti, atti amministrativi generali, decreti, etc).

A volte accade che una legge intervenga su una materia ad alto tasso di valori etici (è il caso dell’aborto, della procreazione assistita e così via).

Il che può provocare conflitti e contrasti sociali anche rilevanti.

Nei casi più gravi, è possibile che siano ravvisabili profili di incostituzionalità tanto che la legge potrebbe non resistere al vaglio della Corte Costituzionale.

Mentre se non si tratta di una fonte primaria (cioè di una legge dello Stato o delle Regioni), potrebbero essere i giudici amministrativi a mettere fuori gioco quella fonte normativa ritenuta illegittima (ad esempio un regolamento o un decreto ministeriale).

La premessa, come si vedrà, non è affatto una divagazione.

Infatti quello che sta accadendo in questi anni appare come un tendenziale ampliamento della sfera di azione e di competenza degli psicologi.

Questo sta creando un forte allarme in capo alla comunità medica che trova del tutto irragionevole che attività propriamente medico-sanitarie possano essere consentite anche a soggetti che medici non sono.

Ne consegue che è necessario da parte della classe medica, con realismo, cercare di comprendere la natura e la consistenza del fenomeno, in primo luogo se e in che misura sia reale, e nel caso affermativo, gli esatti limiti dell’estensione normativa.

Il tendenziale ampliamento dell’area di attività degli psicologi si verifica in due settori, quello sostanziale e quello processuale (attività di consulenza).

Per quanto riguarda quest’ultimo, è significativo quanto previsto dalla Riforma Cartabia del 2022.

Nel prevedere le categorie di specialisti consulenti tecnici di ufficio la legge (art.13 dis.att.cpc riformato), prevede che dovranno sempre essere previste nell’albo le seguenti catergorie:

1. medicochirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, 8. della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Quest’ultima previsione è la fonte indiretta di un primo attrito fra medici e psicologi, causato dal Decreto del Ministero della Giustizia n.109/2023, adottato in esecuzione del predetto art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile.

La Federazione Nazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri infatti, impugnava il Decreto n.109/2023 del Ministero della Giustizia, davanti al Tar del Lazio, nella parte nella quale il decreto individuava i settori di specializzazione di ciascuna categoria di ausiliari del giudice (CTU),

Per la categoria degli Psicologi, i settori di specializzazione indicati dal Ministero erano i seguenti:

1.Capacità di intendere e di volere/Capacitàdi Stare in Atti…2.Previdenza Adulti, indennità accompagnamento, indennità di frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno, etc.; 3. Valutazione del Danno

I motivi di censura esposti dalla Fnomceo, si appuntavano sul fatto che si tratta di settori di specializzazione che non sarebbero affatto propri della professione di psicologo attenendo al contrario alla professione medica (in particolare legale), con pregiudizio all’intera categoria dei medici, sviando indebitamente la nomina di consulenti da parte dei giudici dai soli professionisti abilitati per legge a svolgere le funzioni diagnostiche che sono alla base delle consulenze nei settori di specializzazione contestati. Peraltro con violazione della nozione di atto medico quale consolidata nell’ordinamento giuridico.

Il Tribunale amministrativo del Lazio con la sentenza del 26.6.2024 n.14513/2023 riconosce, da un certo punto di vista, la fondatezza dell’assunto della Fnomceo in quanto effettivamente le specializzazioni contestate (dalla Federazione dei medici), necessitano valutazioni mediche e/o indagini di tipo medico che vengono nel Regolamento attribuite agli psicologi.

Contesta invece che questo costituisca fonte di pregiudizio per gli interessi dei medici. Ed espone al riguardo questa motivazione.

Nella complessità dell’attuale società, e specificamente nei relativi ambiti di accertamenti processuali giudiziari, esistono sicure connessioni e interdisciplinarità fra le due professioni, quella del medico e quella dello psicologo.

Sicché quelle valutazioni e quelle indagini “possono richiedere una concorrenza, in ragione di un rapporto di complementarità, delle sfere di competenze di diverse professioni sanitarie”.

Il Tar in conclusione, annulla il Regolamento ministeriale non perché esso abbia ammesso e consentito questa concorrenza, ma perché avrebbe dovuto attribuire anche alla categoria dei medici (e non soltanto degli psicologi) quei tre settori di specializzazione (capacità di intendere…etc), che invece ha enucleato solo a proposito della categoria degli Psicologi.

Se il Regolamento non fosse stato annullato (e non risulta che sia stato riformulato dal Ministero, forse anche in virtù della spinosità della questione), avremmo assistito a un notevolissimo allargamento delle competenze degli psicologi in ambito giudiziario.

Anche dal punto di vista sostanziale, sono state introdotte norme a favore degli psicologi.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sulle disabilità, prevede infatti che la commissione Inps che effettualavalutazione di base ècompostaoltrechedamedici da una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

E’ altresì previsto che nel corso della valutazione di base, la persona interessata puo’ farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

A fronte di questi non trascurabili segnali di ampliamento delle competenze degli psicologi, c’è da chiedersi, in definitiva, se sia stato per così dire infranto il tradizionale monopolio delle attività mediche.

Una maggiore chiarezza e precisione da parte di Governi e Legislatori sarebbe senz’altro auspicabile in una materia così importante e che attinge a valori supremi della vita (la salute psico-fisica).

Tuttavia, allo stato dell’arte (rectius: dell’Ordinamento giuridico vigente), a ben vedere, non si ritiene che la competenza esclusiva dei medici per gli atti medici sia stata modificata.

E valga il vero.

Resta infatti intatta la previsione di cui alla l. 1989 n.56 Ordinamento dellaprofessione diPsicologo (art.1) che delinea in tal modo l’attività degli psicologi

1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e diintervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegnoinambitopsicologicorivolteallapersona,algruppo,agliorganismisocialie alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Con una fondamentale previsione però, sulla cui attualità e permanenza, alla luce di quanto fin qui esposto, si dovrebbe ben riflettere :“Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica” (art.3 comma due Ordinamento della professione di Psicologo l.1989 n.56 cit.).

A fronte di ciò (e in mancanza di una norma primaria, tale non essendo neppure il Regolamento del Ministero della Giustizia di cui sopra, fonte normativa secondaria alla legge, e comunque annullato), la sentenza del TAR del 2024 manifesta in pieno la sua fallacità e contraddittorietà nel riconoscere sì che quelle specializzazioni previste nel Regolamento impingono in direzione di attività mediche e tuttavia sarebbero in tesi consentite agli psicologi sulla base del principio di complementarità.

Principio che se correttamente inteso non vuol dire affatto che attività mediche (come quelle sostanziali così quelle processuali giudiziarie) possano essere svolte indifferentemente dai medici e dagli psicologi.

Vuol dire piuttosto che in un ambito di possibili contiguità il professionista psicologo potrà svolgere, a seconda delle circostanze, il suo ruolo (e non quello del medico); ruolo che potrà anche non essere disgiunto dalla concorrente attività professionale del medico (come nel caso in cui psichiatra e psicologo o psicoterapeuta si occupano dello stesso soggetto, ma da angolature diverse, cfr. art 3 comma 3 Ordinamento della Professione dello Psicologo “Previoconsensodelpaziente,lopsicoterapeutaeilmedico curante sono tenuti alla reciproca informazione”)

In definitiva vanno declinati i seguenti principi:

Lo psichiatra è un medico specializzato in psichiatria e si occupa di disturbi mentali dal punto di vista fisico e biologico, spesso intervenendo sugli squilibri di tipo chimico del cervello tramite la prescrizione di farmaci, inclusi psicofarmaci.

Dal canto suo, lo psicologo si concentra sugli aspetti emotivi, cognitivi e relazionalidel disagio psicologico. Non essendo medico non può prescrivere farmaci.

Il suo intervento si basa su tecniche come il colloquio, la somministrazione di test psicologici e, se qualificato come psicoterapeuta, l’uso di tecniche e indirizzi psicoterapeutici. Lo psicologo ha come obiettivo riattivare le risorse personali del paziente, e lo aiuta ad attuare un cambiamento per mezzo della consapevolezza e di un sostegno emotivo.

Ognuno dei professionisti delle due categorie dovrebbe avere ben chiaro quanto precede e rispettare le altrui competenze.

Il bravo psicologo/psicoterapeuta ove si rendesse conto anche a livello indiziario, della presenza di una malattia psichica dovrebbe indirizzare il soggetto verso uno specialista in psichiatria, instaurando se possibile un rapporto di collaborazione di tutte le professionalità coinvolte (analogamente in ambito giudiziario dove svolga l’attività di ausiliario, con la doverosa comunicazione al Giudice).

La parola “diagnosi” (di cui all’art. 1 dell’Ordinamento degli Psicologi) va iscritta in questa spiegazione delle rispettive competenze: la diagnosi di cui parla l’Ordinamento degli Psicologi (e dei Psicoterapeuta) non è la diagnosi di una malattia in accezione tecnica, perché questo è un atto propriamente medico ed è riservato ai medici. La diagnosi di cui parla l’Ordinamento in questione è la diagnosi relativa a tutte le situazioni soggettive per le quali è perfettamente ammissibile l’attività dello psicologo/psicoterapista.

E pertanto e conclusivamente va affermato che, in base al diritto vigente, svolgere attività medica da parte di soggetti non medici quali psicologi e psicoterapeuti costituisce, a tutt’oggi, un’invasione di campo, che potrebbe addirittura integrare il reato di cui all’art.348 cp (esercizio abusivo della professione).

Dott.Massimo Moriconi

Contributo Previdenziale integrativo Enpam

C’è una legge dello Stato  che prevede che tutti i professionisti, senza eccezione, e quindi anche i medici, debbano pagare alla Cassa o Ente di previdenza al quale sono iscritti, il contributo integrativo previdenziale, e poi possano rivalersi, non necessariamente nella stessa misura versata, sull’utente che ha beneficiato della prestazione.

La legge stabilisce che la misura del contributo e la misura della rivalsa sono stabilite dalle rispettive Casse e Enti di Previdenza. 

Nel caso dei medici dall’Enpam.

L’Enpam è rimasto finora omissivo e silente. 

Né sembra che – nonostante il lungo tempo trascorso-, taluno abbia intrapreso iniziative significative per smuovere tale inerzia.

A chi ha chiesto informazioni, l’Ente ha fornito risposte in parte vere (l’Ente non ha mai deliberato la misura della rivalsa, come riscontrabile dal Regolamento dell’Enpam) e in parte vaghe e inesatte (non esisterebbe una legge in proposito).

Ci si chiede quale possa essere la ragione di un tale apparentemente inspiegabile comportamento, poco credibilmente ascrivibile a mera annosa dimenticanza.

Forse che all’Ente dispiaccia che il soggetto destinatario della prestazione (che a bene vedere, come nel caso dei consulenti tecnici di ufficio sanitari, è sì effettuata da medici ma non a beneficio e nei confronti di “pazienti”)  venga caricato di un tale onere ?

Se questa fosse  la ragione, si dovrebbe osservare che la legge non attribuisce alle Casse e agli Enti previdenziali alcuna discrezionalità circa il diritto del professionista di esercitare la rivalsa.

La legge va rispettata, da tutti, anche dalle Casse e dagli Enti Previdenziali.

A Casse ed Enti infatti la legge, attribuisce solo il compito di decidere la misura del contributo a carico del professionista e la misura della rivalsa sull’utenza. 

Questa delibera poi è soggetta al vaglio degli Enti di Vigilanza.

Poiché l’Enpam non ha nessun discrezionalità nell’an debeatur, ne discende che si tratta di una condotta (omissiva) inaccettabile, che potrebbe finanche integrare un’ipotesi di reato (omissione di atti di ufficio), oltre che  causa di danno (ai medici) risarcibile.

Vi è da chiedersi allora, quid juris ?

Ecco alcune opzioni.

Intavolare contatti, anche a mezzo del Siasg, con la Dirigenza dell’Enpam (se del caso supportati dall’Ordine dei Medici) rammentando che entrambi gli Enti devono occuparsi degli interessi dei medici, lasciando ad altri a ciò deputati  (Parlamento, Governo, Ministeri e via dicendo) la cura di soggetti estranei.

Esercitare, da parte del professionista medico, fin da subito, il diritto di rivalsa.

Ed invero, ci sono due possibili interpretazioni dell’art.8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che riporto di seguito per comodità di lettura.

Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.

La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo

Si potrebbe ritenere che per quanto la legge preveda anche per i medici il diritto al contributo integrativo, in concreto la mancanza di una delibera da parte della Cassa o dell’Ente non renda azionabile il diritto che rimane per così dire sospeso o quiescente. 

Si potrebbe per contro ritenere che il diritto deriva direttamente dalla legge e quello che rimane incerto e sospeso è solo il quantum, cioè la misura del contributo.

Questa misura in effetti non può essere decisa arbitrariamente dal medico in mancanza di una delibera dell’Enpam.

Tuttavia poiché la legge prevede che l’Ente o la Cassa non può fissare il contributo a carico dell’utenza in misura inferiore al 2%, nulla sembra ostare, in punto di diritto, acché, pur in mancanza di una delibera dell’Enpam, la rivalsa possa essere effettuata dal medico nella misura minima del 2%.

Da ultimo, come mera notazione di carattere socio-economico, va sottolineato che i medici (legali e specialisti) ausiliari del giudice, non svolgono, come CTU e Periti, una prestazione medico-sanitaria, sicché davvero nessuna incertezza e remora di natura metagiuridica può sollevata circa l’esercizio, al pari di tutti gli altri esercenti le professioni liberali, del diritto di rivalsa del contributo integrativo di cui trattasi.-

Dott.Massimo Moriconi

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