Avv.Andrea Defonte – Azione a tutela di un Medico Consulente
Un problema che si sta affrontando perchè ha causato e continua a causare, su tutto il territorio nazionale un grave nocumento, riguarda i compensi che lo Stato riconosce agli ausiliari (CTU e Periti) del giudice e del pubblico ministero. I professionisti che svolgono una funzione tanto ingrata quanto essenziale e insostituibile di ausilio all’attività della magistratura, tanto che un illustre giudice della Cassazione, li definì “gli occhiali del giudice” ottengono un compenso economico assolutamente inaccettabile e determinato dell’assoluta e perdurante inerzia del Ministero della Giustizia che pur a fronte di una norma che gli imponeva, senza alcuna discrezionalità, di aggiornare ogni tre anni secondo i previsti indici Istat, si è del tutto disinteressato alla questione.
Diffide e messe in mora, effettuate sia da singoli professionisti sia da associazioni che li rappresentano, sono state regolarmente tenute in non cale dall’Amministrazione (in questo caso della Giustizia), tanto che, more solito, per far valere sacrosanti diritti previsti da norme anche cogenti, si è costretti a ricorrere ai tribunali.
Precisamente come si è dovuto fare in questo caso.
Uno dei nodi del problema sta nel diffuso distacco, a tutti i livelli, della burocrazia dai cittadini, e nella mancanza di un sistema di responsabilità dei funzionari che li induca a operare rispettando le prescrizioni dell’art.97 della Costituzione – in particolare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’azione pubblica – , norma che suona alle orecchie del povero cittadino, quasi beffarda, vista la ben diversa realtà dei fatti e dei comportamenti di chi dovrebbe assicurare tali valori.
Ma anche altri formidabili ostacoli si frappongono alla compiuta realizzazione degli obiettivi che i Costituenti avevano a cuore nell’indicare le direttrici che dovevano orientare la condotta dei pubblici funzionari : la complicità dei Poteri Forti.
Questi poteri, ai quali non è estranea la stessa burocrazia ministeriale, hanno la capacità, silenziosa e occulta, applicando alla lettera il detto “il diavolo si annida nei dettagli”, di sabotare in modo raffinato, ogni tentativo di riforma che vada nella giusta direzione indicata dalla norma costituzionale.
Cos’altro stanno a testimoniare infatti, certe norme, dissonanti (con gli scopi dichiarati nei titoli) del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici come pure dell’art. 840-bis (inserito dall’art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31,) sui diritti individuali omogenei tutelabili anche attraverso l’azione di classe ?
Queste disposizioni che in teoria dovrebbero facilitare l’accesso alla giustizia contro le magagne dei Poteri Forti, da parte di un numero indeterminato di soggetti portatori di interessi omogenei, allargando l’area di azione del singolo, chiaramente più dispendiosa e rischiosa rispetto ad un’azione collettiva, che consente di suddividere fra i numerosi partecipanti i necessari costi e i rischi del risultato, sono state, prima ancora di essere promulgate, depotenziate e limitate.
Solo alcune “perle”.
Se entrambe le leggi consentono (in teoria) l’azione in giudizio alle organizzazioni e alle associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti (quelli individuali omogenei), si scopre, approfondendo, che ciò è consentito esclusivamente a quelle “organizzazioni e le associazioni che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia”.
E, immancabilmente, si scopre che sono così tanti e severi i requisiti per l’iscrizione https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/class_action_modulo_aggiornamento_annuale_27gen2023.pdf
che a consultare l’elenco pubblicato nel sito del Ministero si scopre che ad oggi sono solo 27 (!) sull’intero territorio nazionale, le associazioni e gli enti che sono riusciti a conseguire il difficile traguardo
(https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/class_action_elenco_associazioni_20mag2025.pdf)
Per non dire che secondo quanto prescrive l’irridente art.1 co. sesto del decreto 198/2009 è vietato comunque richiedere il risarcimento dei danni causati “dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento”.
Conclusivamente, è solo con molta competenza, studio e mirata selezione che è possibile avviare e portare a termine felicemente, come si confida di poter fare, azioni giudiziali a tutela delle ingiustizie e soprusi impunemente e quotidianamente posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio può essere svolto senza autorizzazione del datore di lavoro?
*Giuseppe Alessio Messano, Medico Chirurgo e Giurista
Numerosi medici dipendenti ci hanno riferito, che le aziende sanitarie negano o impongono limiti all’attività di consulente tecnico d’ufficio, per tanto in questa sede vogliamo spiegare, in modo rapido e conciso, quali sono i diritti e doveri dei dirigenti medici, sottolineando gli obblighi a cui le aziende devono attenersi per rispettare i diritti del dipendente come avviene per attività intramoenia.
Ad oggi i medici dipendenti in regime di esclusività possono svolgere l’attività intramoenia, nelle sue varie forme, inoltre, come tutti i dipendenti possono svolgere le attività di cui all’art. 53 Dlgs 165/2001; ma l’attività di CTU come può essere inquadrata all’interno di queste due diverse fattispecie? e che limiti può incontrare?
Per chiarire definitivamente la questione, partiamo proprio dal caso, arrivato fino al Consiglio di Stato, in cui un’Azienda Sanitaria aveva stabilito nel regolamento per gli incarichi extraistituzionali (art. 53 D.lgs 165/2001) la preventiva autorizzazione per svolgere l’attività di consulente tecnico d’ufficio, equiparando tale attività ad una mera attività extraistituzionale a favore di soggetti terzi.
Con un’analisi puntuale la Sentenza n. 3513/2017 della VI Sez. del Consiglio di Stato ha chiarito, che la consulenza tecnica d’ufficio costituisce oggetto di un munus publicum (funzione di pubblico interesse), adempiuto in posizione d’imparzialità e nell’interesse dell’amministrazione della giustizia (Cassazione civile, sez. I, 06/08/2014, n. 17708; Cassazione civile sez. VI 28 giugno 2012 n. 10978). Quindi, la consulenza tecnica d’ufficio si discosta dalle fattispecie contenute nell’articolo 53 del D.lgs 165/2001. Difatti, è noto che l’articolo 53, ai commi 7, 8 e 9 stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere, senza autorizzazione dell’amministrazione a cui appartengono, incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, e corrispondentemente proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati, di conferirli senza tale autorizzazione.
Ma nell’ipotesi delle consulenze tecniche d’ufficio, l’incarico è conferito dall’Autorità giudiziaria, vale a dire dal giudice o dal pubblico ministero, secondo quanto previsto dagli artt. 221 e 233 c.p.p., 191 c.p.c. e 19, comma 2, c.p.a.Si tratta quindi di un incarico che non proviene da una pubblica amministrazione, né da un ente pubblico economico o da un soggetto privato, e che non può essere ricondotto agli incarichi disciplinati dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, poiché l’autorità che lo conferisce esercita una funzione giurisdizionale e non amministrativa.
Infatti, l’attività svolta dal consulente tecnico d’ufficioha una natura particolare, perché essa non nasce da un contratto di prestazione professionale, ma consiste nello svolgimento di una funzione pubblica a supporto del giudice, finalizzata all’accertamento dei fatti e alla corretta decisione della controversia. In questo senso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4424 del 2017, ha chiarito che il consulente tecnico d’ufficio opera come ausiliario del giudice e non come libero professionista incaricato sulla base di un accordo negoziale.
Tale qualificazione è stata confermata anche da pronunce successive, che hanno ribadito il carattere pubblicistico dell’incarico e la sua estraneità ai rapporti contrattuali di tipo privatistico.
Questa impostazione emerge chiaramente anche dal regime giuridico previsto dalla legge, infatti, l’art. 63 c.p.c. stabilisce che il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo che il giudice riconosca un giusto motivo di astensione. Inoltre, l’art. 66 c.p. prevede una specifica sanzione penale per chi, nominato all’ufficio, ottenga con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’incarico.
Tali disposizioni confermano, che la consulenza tecnica d’ufficio non è frutto di una libera scelta contrattuale, ma l’adempimento di un dovere previsto dalla legge, svolto nell’interesse della giustizia.
Infine, il Consiglio di Stato, sempre nella sentenza n. 3513/2017, evidenzia come già chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 440 del 1988) che: “il principio di indipendenza della magistratura, sancito dal primo comma dell’ art. 104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice, singolo o collegiale, in stretta correlazione all’autonomia dell’ordine giudiziario, garantita dal medesimo comma, e in diretta derivazione dall’art. 101, secondo comma, della Costituzione, non può non considerarsi scalfito da una norma che condiziona ad un atto vincolante di un’autorità amministrativa l’esercizio della funzione giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo, quale e quello della scelta del perito”.
Per tanto alla luce di quanto esposto, è chiaro che qualunque autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi di consulenza tecnica d’ufficio sia assolutamente illegittima.
